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Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza n.1618 del 16 novembre 2023, Pres. Orlandi, Rel. Dell’Orso

In ambito di cessioni in blocco ex art. 58 TUB, va accolta l’eccezione di difetto della titolarità attiva del credito qualora il sedicente cessionario non produca i precedenti avvisi di cessione richiamati dall’ultimo pubblicato nella G.U. depositata – È tardiva e inammissibile la dichiarazione di cessione se non viene depositata unitamente all’atto di intervento del cessionario spiegato nel giudizio di appello

Massime Avv. Dario Nardone

Per Cass. n. 39528/2021, il difetto della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, per Cass. n. 5857/2022, la mancata inclusione del credito contestato nella cessione in blocco ex art. 38 TUB è rilevabile d’ufficio.

Per Cass. n. 24798/2020, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ex art. 58 TUB, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Inoltre, Cass. n.5617/2020, in merito alla funzione assegnata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, precisa che essa “fissa il fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). giorno a partire dal quale il pagamento Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell’articolo 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste”.

Tanto premesso, non ha adempiuto l’onere di provare la propria legittimazione (recte, titolarità del diritto di credito) la cessionaria che, intervenendo in appello, abbia unicamente prodotto la Gazzetta Ufficiale in cui sono indicati genericamente i crediti descritti in altri precedenti avvisi che, però, non sono stati prodotti; né è ammissibile, essendo tardiva, la dichiarazione di cessione del credito oggetto di causa che non sia stata prodotta con l’atto di intervento [nella fattispecie avvenuto prima della precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, ndr] bensì con  il deposito della comparsa conclusionale, tanto più quando tale dichiarazione faccia riferimento ad un istituto di credito cedente che non abbia alcun legame con la vicenda di causa.

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