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Tribunale di Monza, ordinanza del 13 novembre 2023, Est. Caliari

L’opposizione all’esecuzione, seppur tardiva, è sollecitatoria del potere di controllo del GE sulla procedura esecutiva – In caso di cessioni plurime, il creditore procedente ha l’onere di fornire idonea prova della propria titolarità attiva in ordine anche alle previe cessioni intercorse – L’attività di servicing può essere esercitata solo da soggetti iscritti all’albo ex art. 106 TUB, non essendo idonea l’autorizzazione ex art. 115 TULPS

Massime Avv. Dario Nardone

L’opposizione all’esecuzione tardiva ed inammissibile va riqualificata come sollecitatoria del controllo giudiziale della legittimità della procedura, restando sempre fermo il potere indiscusso del Giudice dell’esecuzione di disporre la chiusura anticipata del procedimento ogni qualvolta rilevi il difetto di legittimazione attiva o passiva; diversamente opinando, si dovrebbe acconsentire alla prosecuzione di un’espropriazione illegittima.

Atteso che “in caso di cessione plurime, grava sull’ultimo cessionario l’onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l’attuale titolarità del credito, e non soltanto l’ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni segui il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (Tribunale di Napoli Nord, III civile, sent. numero 2217/2022, 98.06.2022), va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in danno del cessionario procedente che, pur avendo idoneamente documentato l’ultima cessione, non abbia fornito idonea prova documentale della prima cessione [idem App. Milano, Sez. I, 22 novembre 2022, n. 3674, ndr], non avendo prodotto né il contratto di cessione, né la dichiarazione della prima cedente, essendo, inoltre, la Gazzetta Ufficiale attestante il primo trasferimento così generica da impedire l’identificazione del singolo credito nell’ambito del pacchetto di crediti ceduti.

Per quanto vi siano richiami testuali del credito ceduto in Gazzetta Ufficiale e/o in altri documenti di parte, tali riferimenti costituiscono dichiarazioni di parti non provenienti dall’originario creditore, come tali non sufficienti ad assolvere all’onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova documentale della legittimazione sostanziale (cfr. Cass. n.4116/2016; Cass. n. 24798/2020).

Ai sensi dell’art. 106 TUB e dell’art. 2 della L. 30.04.1999 n. 30, l’attività di riscossione dei crediti ceduti può essere esercitata solo da banche o intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, non essendo sufficiente, per tale attività di servicing, l’aver ottenuto l’autorizzazione ex art. 115 TULPS.

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