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Tribunale di Avezzano, ordinanza del 4 maggio 2023, Est. Proia

Qualora il TEG sia superiore al TSU a causa del costo occulto generato dal regimo composto, ex art. 1815 comma 2 c.c. devono essere espunti dal mutuo tutti gli interessi. Diversamente, va rimodulato il piano in regime semplice con applicazione del tassi BOT ex art. 117 TUB

A fronte di specifica eccezione va ammessa CTU tecnico contabile affinché il perito:

Stralci

1) “accerti, altresì, il regime finanziario degli interessi applicati dalla banca, precisando se l’ammortamento applicato sia a rata costante (cd alla francese) in regime composto (in luogo di quello semplice ex articolo 821 comma 3 CC), e se ciò sia stato esplicitato in contratto, verificando, altresì, se la banca abbia applicato nel corso del rapporto un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto;

2) “determini sia le condizioni contrattualmente stabilite, avuto riguardo a tutti i costi sostenuti dalla parte mutuataria per l’erogazione del mutuo, compresi gli eventuali costi occulti, precisando se il Tasso Soglia Usura contrattuale sia stato sforato e/o superato dal TAEG, sia nell’ipotesi di estinzione anticipata o decadenza del beneficio del termine o risoluzione, con e senza penalità, nonché avuto riguardo al costo occulto o differenziale di regime derivante dall’applicazione della capitalizzazione composta, in luogo di quella semplice per il calcolo dell’ammortamento del mutuo”.

3) “infine, nel caso di teg superiore al tsu vigente al momento della stipula del mutuo, ricalcoli il mutuo medesimo ai sensi dell’articolo 1815 comma 2 c.c. nonché negli altri casi proceda al ricalcolo del mutuo applicando il tasso cosiddetto “randibot” più favorevole alla parte mutuataria, ai sensi dell’articolo 17 comma 7 tub in capitalizzazione semplice, ossia senza alcuna capitalizzazione”.

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