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Tribunale di Isernia, ordinanza del 12 maggio 2023, Est. Masotta

Ai fini della determinatezza degli interessi, va verificato se la subdola applicazione del regime composto abbia generato nel mutuo una maggiore onerosità rispetto al regime semplice e, ai fini della usura pattizia, se la rimodulazione in regime semplice evidenzi un TAN usurario

Stralcio 

 

“… Voglia il CTU

A) Esaminare il piano di ammortamento del contratto di mutuo e che siano stati applicati interessi composto e se tale regime sia stato contratto tra le parti;

B) Qualora il piano di ammortamento risulti essere stato costruito attraverso l’applicazione del regime di capitalizzazione composta tra le parti dica se ed in qual modo, rispetto al regime di capitalizzazione semplice, abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo ovvero un più alto monte interessi a parità di capitale mutuato;

C) Accerti e dica il CTU se il TAN risultante dalla rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice, computando il maggior occulto a titolo di interessi dovuto all’applicazione del regime composto, sia superiore al TSU vigente al momento pattizio; in caso affermativo, ridetermini il credito della banca escludendo qualsivoglia somma a titolo di interessi e spese sul capitale (ad eccezioni di imposte e tasse ex art. 644 c.p.), in conformità al disposto di cui all’art. 1815, comma 2, determinando l’effettivo dare avere tra le parti all’attualità nonché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, tenuto conto di tutte le somme pagate dalla parte mutuataria in adempimento dell’obbligo restitutorio nascente dal mutuo per cui è causa;

D) In ogni caso, qualora il piano di ammortamento risulti essere stato costruito attraverso l’applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e risulti che questo non sia stato pattuito tra le parti, ricostruisca il CTU il piano di ammortamento con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi e, qualora, all’esito di questa operazione il TAN emergente risulti essere diverso dal TAN letterale risultante dalle condizioni contrattuali, applichi, al piano di ammortamento ricostruito in regime semplice, i tassi BOT ex art. 117 TUB, determinando l’effettivo dare avere tra le parti all’attualità nonché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, tenuto conto di tutte le somme pagate dalla parte mutuataria in adempimento dell’obbligo restitutorio nascente dal mutuo per cui è causa”.

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