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Tribunale di Napoli, ordinanza del 23 marzo 2023, Est. Manera

Va sospesa l’efficacia esecutiva del titolo (mutuo fondiario) quando, a fronte della eccezione della subdola applicazione del regime composto, il proposto ricalcolo in regime semplice porta all’assenza di morosità all’atto del precetto

Massime Avv. Dario Nardone

In sede di opposizione a precetto, sussistono i gravi motivi per sospendere l’efficacia esecutiva del titolo (mutuo fondiario) quando, a fronte delle eccepita subdola applicazione, nel piano di ammortamento, del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 TUB, non si comprende se l’interesse corrispettivo debba essere calcolato  secondo il criterio della capitalizzazione semplice o secondo il criterio della capitalizzazione composta; né  l’incertezza fra le due alternative è superata dall’esame del piano di ammortamento, che contiene la  preventiva quantificazione della sola quota capitale delle rate di rimborso, senza chiarire quale debba essere l’ammontare complessivo di esse né secondo quale regime di capitalizzazione debba calcolarsi la quota per interessi corrispettivi.

Tale incertezza si pone in dubbia compatibilità con l’art. 117, c. IV T.U.B., secondo il quale i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, con l’effetto che potrebbe discenderne l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 117, c. VII, T.U.B. e la conseguente quantificazione delle rate secondo il piano di ammortamento, diverso e più favorevole, proposto dagli opponenti nella allegata CTP (non contestata nel calcolo matematico), alla luce della quale i pagamenti da loro già pacificamente effettuati supererebbero il debito divenuto esigibile nello stesso arco di tempo, rendendo ingiusta l’eventuale azione esecutiva minacciata ai loro danni.

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