Download PDF

Tribunale di Ragusa, sentenza n. 4530 del 7 ottobre 2017, Est. Donzella

Va revocato il decreto ingiuntivo azionato su fideiussione omnibus modello ABI 2003, afflitta da nullità parziale, se il creditore non ha aggredito il debitore principale nel riviviscente termine semestrale ex art. 1957 c.c.  

La clausola “a prima richiesta” non trasforma la fideiussione omnibus in garanzia autonoma, esclusa anche dalla diffusa ripetizione del termine “fideiussione” nella scheda contrattuale.

È indeterminata la clausola degli interessi che indistintamente assuma quale parametro l’“Euribor 3/6M”.

L’intervento del cessionario ex art. 111 c.p.c. determina l’estromissione tacita del cedente che abbia abbandonato ogni difesa.

Massime Avv. Dario Nardone

Sono nulle le clausole di riviviscenza, sopravvivenza e di deroga all’art., 1957 c.c. della fideiussione omnibus ricalcante lo schema ABI del 2003 censurato dal provvedimento BI n. 55/2002.

La clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” non vale a trasformare la fideiussione omnibus in un contratto autonomo di garanzia, assumendo solo una valenza meramente processuale risolvendosi in una clausola di “solve et repete” ai sensi dell’art. 1462 cod. civ; osta ad una sussunzione nella garanzia autonoma anche il complessivo tenore della scrittura fideiussoria, caratterizzata dai frequenti richiami all’obbligazione garantita (assunta quale puntuale e analitico parametro di individuazione dell’obbligazione dei garanti, anche ai fini della prevista automatica comunicazione al predetto della decadenza dal beneficio del termine), all’uso pervasivo dei termini “fideiussore” e “fideiussione” e alla stessa espressa parziale deroga dell’art. 1957 c.c. (testualmente riprodotto), ivi inseriti nei documenti contrattuali proprio dall’istituto di credito che oggi vorrebbe fare valere la natura autonoma delle garanzie.

Va revocato il decreto ingiuntivo azionato su siffatta fideiussione omnibus, se il creditore non ha azionato il credito nel riviviscente termine semestrale sancito dall’art. 1957.

È nulla per indeterminabilità ai sensi degli artt. 1325 e 1346 c.c. la clausola del tasso di interesse, quando non possa comprendendosi se il parametro variabile assunto a riferimento (“Euribor 3/6M”) sia l’Euribor 3M, l’Euribor 6M o una media tra i due, con conseguente applicazione del tasso legale sostitutivo.

La cessionaria intervenuta ex art. 111 c.p.c. va ritenuta unica parte processuale soccombente, dovendosi ritenere gli estremi della tacita estromissione dal giudizio dell’istituto di credito cedente che abbia abbandonato ogni difesa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.