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Tribunale di Milano, sentenza n. 6087 del 12 luglio 2022, Est. Tranquillo

Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva se viene contestato l’AN della cessione ed il sedicente cessionario non produce il contratto - La dichiarazione di cessione ex post resa dal cedente non ha alcuna valenza probatoria

Massime Avv. Dario Nardone

Va negata la titolarità attiva del sedicente cessionario del credito che non abbia depositato il contratto di cessione quando l’opponente non si sia limitato a sollevare l’eccezione, maggiormente sfumata, relativa alla impossibilità di individuare se tra i crediti ceduti, in base a quanto pubblicizzato, rientri anche il credito posto a fase dell’opposto decreto ingiuntivo, ma abbia contestato la qualità del cessionario in quanto tale; non vale a superare l’eccezione la circostanza, opposta dal sedicente cessionario, della intervenuta pubblicazione in G.U. ai sensi dell’art. 58 TUB e il richiamo della relativa Giurisprudenza di Cassazione, in quanto quest’ultima ha esaminato il problema della sufficiente determinatezza dell’avviso di cessione e non anche il problema, prima ancora dell’oggetto di cessione, dello stesso AN della cessione.

Né, atteso il normale atteggiarsi dell’onere della prova nel caso di acquisti a titolo derivativo, ha senso affermare che sarebbe un aggravio eccessivo, ai sensi dell’art. 24 Cost., onerare il cessionario alla produzione del contratto di cessione, in quanto l’alternativa sarebbe quella di ritenere che un cessionario di crediti in blocco, in punto di titolarità, possa e debba essere creduto solo in forza della sua allegazione ovvero sulla base di un argomento spurio qual è l’assorbimento di un onere pubblicitario.

In tale contesto, nessun rilievo ha la dichiarazione successivamente resa dal cedente volta ad attestare l’effettiva alienazione del credito, trattandosi di una dichiarazione con chiare finalità probatorie ai fini processuali, resa da un terzo, che come tale non è di alcuna importanza, non essendo prevista una generica fungibilità tra testimonianza (che è il modo in cui la scienza del terzo entra nel processo) e testimonianza scritta; né può definirsi una confessione, non vedendosi quali siano gli effetti contra se di una simile dichiarazione, tanto più perché resa da un terzo.

P.S.:

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 28.02.2020 n. 5617 ha precisato la funzione da assegnare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: essa “fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548), SEMPRE CHE, naturalmente, UNA CESSIONE, che venga a riguardare quel particolare credito, SUSSISTA EFFETTIVAMENTE: la previsione dell’articolo 58, comma 4, SI APPLICA AL CASO IN CUI UNA CESSIONE RILEVANTE ESISTA, NON DIMOSTRA CHE LA STESSA ESISTE…” e, sotto il profilo probatorio, la pubblicazione in G.U. “può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione … Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere”.
O ancora “[…] una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – UN’ALTRA È LA PROVA DELL’ESISTENZA DI UN CONTRATTO DI CESSIONE e del suo specifico contenuto” (Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780).

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