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Tribunale di Padova, sentenza n. 1228 del 22 giugno 2022, Est. Cantelli

È nullo il fido concesso senza contratto scritto – La nullità di “protezione” ed opera ad esclusivo vantaggio del cliente e dà luogo all’applicazione del tasso sostitutivo previsto dell’art. 117, comma 7, TUB

Massime Avv. Dario Nardone

L’obbligo di forma scritta dei rapporti bancari, la cui violazione dà luogo ad una nullità di protezione, opera ad esclusivo vantaggio del cliente e questi ben può dare la prova, attraverso tutti gli elementi sintomatici, della sussistenza di contratti non regolati dalla forma scritta, invocando, in via sanzionatoria, l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dell’art. 117, comma 7, TUB, con espunzione delle spese e degli oneri non pattuiti per iscritto nondimeno applicati nel rapporto, e ciò fino a quando la banca non abbia successivamente contrattualizzato per iscritto l’apertura di credito.

Va espunta altresì dal ricalcolo del saldo di conto corrente la CMS nulla per indeterminatezza, in violazione dell’art. 1346 c.c. – poiché impedisce al correntista l’individuazione dell’onere economico da lui assunto per tale voce – se, da un lato, difetti l’indicazione della periodicità dell’addebito e, dall’altro lato, manchi una chiara descrizione della base di calcolo della commissione.

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