Download PDF

Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 26211 del 22 marzo 2022, Pres. Verga, Rel. Nicastro

Il reato di usura si perfeziona già con la sola pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari

Stralcio

“Si deve anzitutto ricordare che il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l’una ad assorbire l’altra con l’esecuzione della pattuizione usuraria) che hanno in comune l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile e delle quali l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l’altra dalla soia accettazione del sinallagma a esso preordinato.

Nella prima, il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già a effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì a elemento costitutivo dell’illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamome, Rv. 264887-01; in senso analogo: Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313-01; Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248132-01; Sez. 2, n. 26553 del 12/06/2007, Garone, Rv. 237169)”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.