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Corte d’Appello di Ancona, 15 aprile 2022, n. 502, Pres. Velotti, Rel. Cartelli

È nullo il contratto monofirma se la banca non dà la prova della consegna della scheda contrattuale al correntista

Stralci

“A far data dalle pronunce della Suprema Corte a S.U. del 23 gennaio 2018, n. 1653 e 16 gennaio 2018, n. 898 si è consolidato il principio” per il quale “affinché il requisito di forma sia rispettato è … necessario che il contratto, quand’anche sottoscritto dal solo correntista, gli sia comunque consegnato in copia sottoscritta dal cliente, venendo altrimenti frustrate le finalità di protezione delle norme, tanto del t.u.f. quanto del t.u.b.
La banca dunque, nel presente giudizio, oltre a produrre copia del contratto sottoscritto dal cliente, avrebbe dovuto dare la prova di aver consegnato al suddetto copia sottoscritta della documentazione contrattuale.
Nella fattispecie tanto non è avvenuto atteso che il correntista ha ricevuto e poi prodotto in giudizio una copia non sottoscritta del contratto cioè una copia da cui non è desumibile il rispetto degli obblighi minimi di forma“.

Il difetto di prova della consegna al cliente di copia del contratto sottoscritto ed il difetto di prova del perfezionamento in forma scritta del contratto, comportano l’invalidità del rapporto a norma dell’art. 117 T.U.B., dovendosi di conseguenza espungere dal calcolo del saldo finale tutti gli importi addebitati a titolo di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, cms e spese. (…) La nullità integrale del contratto (per assenza di forma scritta) comporta il ricalcolo del saldo senza applicazione di alcun interesse debitore, neanche sostitutivo (tassi BOT), che va invero applicato nel diverso caso in cui v’è contratto scritto ma manchi la pattuizione del tasso di interesse o il tasso pattuito violi i commi 4 e 6 dell’art. 117 TUB, o sia indeterminato ed indeterminabile.”

Conformi

Tribunale di Napoli, sentenza n. 8433 del 15 ottobre 2021, Est. Ragozini

 

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