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Tribunale di Pesaro, sentenza n. 198 del 16 marzo 2022, Est. Mari (da Il Caso)

In caso di nullità solo parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI vietato, la garanzia perde efficacia se la banca non ha proposto istanza, necessariamente giudiziale, contro il debitore principale entro il termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c. Il fideiussore può sempre far  valere la nullità, a meno che non sia stata esplicitamente pattuita la clausola del solve et repete

 

Massime da Il Caso

In tema di fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie qualora il garante, che si opponga a decreto ingiuntivo, sollevi un’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust volta unicamente a paralizzare la domanda avanzata dalla creditrice in via monitoria, non è ravvisabile il difetto di competenza del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto in favore del Tribunale delle Imprese, atteso che la formulazione di un’eccezione riconvenzionale non comporta la separazione delle cause e lo spostamento della competenza.

Conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità va attribuita alla pronuncia della Banca d’Italia n. 55 del 2005 uno speciale valore probatorio all’interno del processo civile in cui il giudice di merito è chiamato a decidere se uno specifico contratto sia il prodotto a valle di una intesa anticoncorrenziale, dovendo assumere tale pronuncia, laddove prodotta in giudizio dalla parte, valore di prova privilegiata circa l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale ivi accertata e censurata.

Per il principio della conservazione degli atti la nullità non si estende all’intera fideiussione bancaria, ma resta limitata alle sole clausole censurate dall’Autorità garante, qualora, valutato l’oggetto e il contenuto complessivo della fideiussione, non possa ritenersi che le parti non l’avrebbero conclusa senza tali clausole.

In conseguenza della invalidità della clausola pattizia che deroga alla previsione normativa contenuta nell’art. 1957 c.c., la fideiussione perde efficacia qualora l’istituto di credito non abbia provveduto ad escutere il debitore principale entro sei mesi dal giorno in cui ha risolto i contratti bancari e revocato le linee di credito.

Il termine “istanze” di cui all’art. 1957 comma 1 c.c. si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, pertanto l’invio di una raccomandata di diffida, o anche di un precetto non seguito da esecuzione, non costituisce istanza ai fini dell’art. 1957 c.c..

La previsione nella fideiussione bancaria di una clausola che stabilisce che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole”, non implica che il garante non possa sollevare eccezioni o far valere la nullità o l’inefficacia della fideiussione poiché, qualora le parti vogliano pattuire un divieto per il fideiussore di sollevare eccezioni secondo lo schema del solve et repete o stipulare un contratto autonomo di garanzia, debbono utilizzare formule esplicite e non ambigue

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