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Istanza ex art. 41 bis D.L. 124 del 26 ottobre 2019

Si pubblica uno dei primissimi provvedimenti di concessione della sospensione dell’esecuzione per un periodo di sei mesi (preceduto dalla mia istanza, con l’auspicio che possa offrire spunti utili), previsto dalla recente normativa (in ultimo c.d. decreto sostegni) emanata in occasione dell’attuale periodo emergenziale, che ha introdotto il DIRITTO del soggetto esecutato – che sia consumatore, debitore di un mutuo ipotecario (gravante su immobile costituente la sua abitazione principale) per un montante non superiore a euro 250 mila e che abbia restituito almeno il 5% del capitale erogatogli – di formulare alla banca creditrice una richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere, che si conformi a determinati parametri di base ovvero di presentare ad un intermediario terzo una richiesta di finanziamento con surroga, in funzione dell’estinzione di quello azionato in via esecutiva dalla banca/cessionaria creditrice.

La recentissima normativa consente la sospensione di sei mesi della procedura, onde consentire al creditore procedente di valutare l’offerta, che può comunque per egli essere allettante perché garantita a prima richiesta a mezzo di garanzia rilasciata dal “Fondo di garanzia per la prima casa” fino alla misura massima del 50% per cento delle somme per le quali si raggiunge l’accordo.

 

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