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Tribunale di Pistoia, ordinanza del 14 novembre 2019, Est. Maria Iannone

In caso di accertata applicazione del regime composto degli interessi, il CTU deve procedere alla rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB, che vanno applicati anche in caso di accertata discrasia tra TAEG letterale e quello effettivo

Massime Avv. Dario Nardone*

Qualora il piano di ammortamento sia stato redatto con applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi – che sconta un meccanismo implicito di anatocismo – il CTU deve procedere al ricalcolo del piano, rata per rata, mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto, verificando altresì se il tasso effettivamente applicato al contratto sia difforme da quello pattuito.

Il CTU deve altresì  verificare se vi sia clausola contrattuale che preveda il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere.

Nel caso di riscontro positivo anche di una sola delle verifiche disposte, il CTU deve procedere a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all’art. 117 TUB, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l’eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

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