Download PDF

Tribunale di Milano, Sez. Imprese, sentenza n. 2637 del 28 aprile 2020, Pres. Rel. Stefania Illarietti

In tema di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI vietato, ai fini della nullità della clausola derogatoria del termine semestrale ex art. 1957 c.c. e quindi della declaratoria di decadenza della banca dalla possibilità di agire contro il fideiussore, è irrilevante che la garanzia sia stata contratta prima o dopo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.

Massime Avv. Dario Nardone*

Accertata la conformità delle fideiussioni omnibus allo schema ABI lesivo della normativa antitrust come da provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, va dichiarata la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e, conseguentemente, la decadenza della banca (o della cessionaria del credito) dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore qualora il procedimento monitorio sia stato azionato oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c.

Ai fini della declaratoria di nullità, è irrilevante che la fideiussione sia stata rilasciata in data anteriore o posteriore al provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 poiché, come evidenziato da Cass. n. 13846/2019, “quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all’evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell’intesa vietata, e cioè attraverso che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato da Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810…)”.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.