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Tribunale di Pescara, sentenza n. 142 del 7 febbraio 2020, Est. Roscigno*

Va considerato unitario il rapporto di conto corrente in caso di giroconto del saldo fra due distinti contratti – È inefficace la clausola anatocistica priva di autonoma specifica sottoscrizione – È nulla ed indeterminata la CMS senza specificazione del meccanismo operativo

Riporto un risultato che, benché non molto soddisfacente (per chi scrive), ha tuttavia comportato al cliente un risparmio di circa € 500.000,00 e la condivisione, da parte del Tribunale di Pescara, di alcune argomentazioni del sottoscritto di seguito riportate in forma di massime e stralci

Massime Avv. Dario Nardone

Ai fini della prescrizione eccepita dalla banca per l’indebito chiesto in ripetizione dal correntista, va qualificato nella sostanza unico e senza soluzione di continuità il rapporto di conto corrente pur in presenza di due distinti contratti – con rispettive distinte numerazioni di conto – succedutisi nel tempo, qualora il più vetusto è stato estinto con operazione di accredito denominata “azzeramento saldo” utilizzando la totalità dell’affidamento del conto più recente; ciò deve convenirsi anche il ragione del fatto che, altrimenti, si consentirebbe alla banca di sottrarsi agli oneri probatori su di essa gravanti anche rispetto ai rapporti più datati, consentendole di sottrarsi all’onere di produzione dei contratti e degli estratti conto relativi, essendo evidente che dai conti più antichi provenga gran parte della passività del nuovo conto.

Ai sensi della delibera del CICR del 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000), “Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”; qualora, pertanto, nel contratto non si rinvenga una specifica sottoscrizione della clausola anatocistica distinta da quella apposta per il perfezionamento negoziale, la clausola è colpita da inefficacia alla stregua della sanzione prevista dal legislatore in tema di clausole vessatorie (art.. 1341 e 1342 cod. civ.) e, nella ricostruzione del saldo, va  eliminata qualsiasi forma di capitalizzazione fino alla eventuale nuova valida pattuizione.

Qualora la CMS (e le  commissioni che, con diversa nomenclatura, l’hanno sostituita) risulti pattuita solo nella misura percentuale senza nessuna specificazione in ordine al meccanismo operativo (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l’indicata percentuale debba riferirsi al momento ‘x’ di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di ‘n gg’ di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), va dichiarata la nullità della commissione per violazione  degli artt. 1346, 1418 e 1419 cod. civ. non essendo determinata nell’oggetto, dovendosi altresì ritenere che, anche in mancanza di essa, la banca, nel cui interesse è stabilita la commissione in parola, avrebbe comunque stipulato il contratto, sussistendo comunque gli interessi a remunerarla del credito concesso.

Primo stralcio

Unitarietà del rapporto di conto corrente

5. Continuità o autonomia dei conti n. 81151 e 81458

5.1. La questione della continuità o meno dei conti correnti n. 81151 e 81458 è nodale ai fini della decisione.

5.2. La Banca nella comparsa di costituzione si è limitata ad affermare che “il c.c. n° 81151 del 18.6.2003 (…) è stato estinto il 27.3.2006” e solo nelle osservazioni del proprio consulente di parte alla relazione di c.t.u. e, poi, nella comparsa conclusionale, ha espressamente negato detta continuità, evidenziando come il saldo iniziale del primo estratto del conto corrente aperto nel marzo del 2006, oggetto della pretesa monitoria, sia pari a zero e che la scelta dell’opponente di utilizzare la provvista derivante dall’affidamento(€ 505.388,34) operativo sul conto n. 81458o per estinguere il precedente conti non infirma l’autonomia dei conti.

5.3. Tale ricostruzione non può essere condivisa perché contraddetta da una serie di elementi convergenti di segno contrario.

5.4. In primo luogo, l’opposta non ha contestato quanto affermato dalla parte attorea riguardo alla circostanza che il cambio di numerazione del conto sia stato determinato soltanto dal passaggio ad altra filiale (pag.16 atto di citazione), per cui tale fatto deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 116 c.p.c. D’altro canto ciò trova riscontro anche nell’indicazione contenuta negli estratti conto prodotti dall’opponente: in quelli relativi al c/c n. 81151 è indicata l’agenzia n. 1 e in quelli recanti il n. 81458, l’agenzia n. 3.

5.5. In secondo luogo, la rapida successione temporale tra la stipulazione del contratto di conto corrente n. 81458 e del contratto di apertura di credito per e 500.000,00, avvenuta in data 23.03.2006, e la chiusura del conto n. 81151 in data 24.03.2006.con l’estinzione del saldo a debito della correntista pari a € 505.388,34, avvenuta mediante operazione di accredito denominata “azzeramento saldo” alla quale corrisponde, in data 27.03.2006, un’operazione a debito di eguale ammontare sul conto corrente n. CC0560081458, con causale “prelievo per estinzione cc 057 81151”;

5.6. In terzo luogo l’utilizzo della totalità dell’affidamento per l’estinzione di quello precedente.

5.7. Da tutto quanto appena esposto si ricava che le causa concreta delle operazioni descritte è stata solo quella di far confluire sul nuovo conto le passività maturate sull’altro e che nessun reale effetto estintivo si è verificato vista la identità del soggetto creditore e la natura meramente contabile dei movimenti registrati, posto che la provvista è tratta dall’affidamento derivante dall’apertura di credito.

5.8. Pacificamente, la giurisprudenza ha affermato la unitarietà dei rapporti di conto corrente, ferma l’identità soggettiva dei contraenti, quando il saldo del vecchio conto corrente veniva “riportato”, attraverso un’operazione di giroconto, sul nuovo, ritenendo irrilevanti il dato formale di una nuova numerazione e la stipulazione di un nuova regolamentazione delle condizioni economiche, a tal proposito evidenziando, in fatto, come tale prassi adottata dagli istituti di credito ha il precipuo scopo di adeguare il rapporto negoziale alle sopravvenute prescrizioni dettate nella disciplina bancaria, e in diritto, che l’effetto estintivo dell’obbligazione che è proprio della novazione presuppone sempre che sia accertata la sussistenza dell'”animus novandi”, che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti e che dev’essere provato in concreto.

5.9. Ora è evidente che se l’istituto di credito invece di operare una mera annotazione – attiva sul conto più vecchio e passiva su quello nuovo – concede al correntista un’apertura di credito il cui primo impiego sia finalizzato all’estinzione di due conti precedenti, l’effetto è il medesimo. Se si negasse nel caso di specie tale identità si consentirebbe alla Banca di sottrarsi agli oneri probatori su di essa gravanti anche rispetto ai rapporti più datati, come nel caso di specie, consentendole di sottarsi all’obbligo di produzione dei contratti e degli estratti conto relativi, pur essendo evidente che da quei conti proviene gran parte della passività del nuovo conto.

5.10. Dunque deve affermarsi la continuità dei conti correnti

Secondo stralcio

Mancata specifica sottoscrizione della clausola anatocistica

La delibera del Cicr è intervenuta in data 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000) ed ha stabilito le condizioni per la validità dell’anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente (art. 2) ed i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale (art. 3).

Secondo tali previsioni, per i contratti stipulati dopo il 22.4.2000, come quelli in esame, la capitalizzazione degli interessi è consentita se rispetta le previsioni della delibera Cicr, altrimenti la clausola è nulla e va esclusa la capitalizzazione (secondo la Suprema Corte a sezioni unite 2.12.2010 n. 24418, va esclusa qualsiasi capitalizzazione, anche quella annuale; anche Cass., 14.3.2013 n. 6550).

Orbene dispone l’art. 2 della delibera citata, riguardo ai conto correnti ,“1. Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodic0 produce, interessi second0 le medesime modalità.2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. (…)” e all’art. 6 dispone che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

Tornando ai fatti di causa, con riferimento al contratto di conto corrente n. 81458 del 23 marzo 2006, l’art. 7 al comma 2 del contratto prodotto prevede:

“I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel predetto modulo, portando in conto, con valuta data di regolamento dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”.

Con riferimento alla periodicità di liquidazione degli interessi è prevista: “dare e avere trimestrali”.

Riguardo alla misura dei tassi di interesse, l’art. 7, comma 1, del contratto in esame prevede quanto segue:

Tuttavia la clausola della capitalizzazione degli interessi non risulta specificatamente approvata per iscritto dal correntista mediante sottoscrizione, pertanto se ne deve dichiarare l’inefficacia, alla stregua della sanzione prevista dal legislatore in tema di clausole vessatorie (art.. 1341 e 1342 cod. civ.).

Pertanto il c.t.u., in conformità al quesito postole, ha provveduto ad eleminare qualsiasi forma di capitalizzazione fino alla nuova valida pattuizione, intervenuta all’atto della stipula delle nuove condizioni relative al conto corrente in parola e all’apertura di credito su di esso operante, sottoscritto in data 3 agosto 2012, al cui art. 17 risulta pattuita la identica periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, con cadenza trimestrale e detta clausola risulta specificatamente approvato dal correntista mediante sottoscrizione.

Terzo stralcio

Nullità e indeterminatezza della CMS

Per quanto concerne la c.m.s. e le commissioni che, con diversa nomenclatura, l’hanno sostituita, si rileva che nel contratto di conto corrente del 2006 la stessa risulta pattuita solo nella misura percentuale pertanto ne deve essere dichiarata la nullità non essendo specificato nulla in ordine al meccanismo operativo della stessa (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l’indicata percentuale debba riferirsi al momento ‘x’ di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di ‘n gg’ di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.) per cui viola gli artt. 1346, 1418 e 1419 cod. civ., non essendo determinata nell’oggetto, pur dovendosi ritenere che anche in mancanza di essa, la banca, nel cui interesse è stabilita la clausola contrattuale in parola, avrebbe, comunque stipulato, sussistendo gli interessi a remunerarla del credito concesso.

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