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Appello Venezia, sentenza n. 4710 del 31 ottobre 2019.Pres. Santoro, Est. Rigoni

Massime da Il Caso

Là dove l’avviso di cessione “in blocco” dei crediti pubblicato in G.U. richieda – per l’individuazione dei crediti ceduti – che ricorrano “tutte” le caratteristiche elencate, il chiaro tenore letterale dell’avviso non consente altra lettura se non quella per cui oggetto di cessione sono i crediti che abbiano contestualmente tutte quelle caratteristiche: in difetto anche di una soltanto delle quali il presunto cessionario non potrà esser ritenuto titolare della posizione soggettiva ceduta e dovrà esser dichiarato privo di legittimazione ad impugnare (con conseguente inammissibilità dell’appello dal medesimo promosso).

Ove l’avviso di cessione “in blocco” dei crediti pubblicato in G.U. richieda che il credito ceduto sia relativo a “causa passiva instaurata dal debitore”, la caratteristica non si può ritenere ricorrente con riguardo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dalla Banca cedente, atteso che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente è parte attrice solo formalmente, mentre mantiene la veste di convenuto sostanziale, in quanto agisce in risposta all’iniziativa giudiziaria radicata dalla Banca.

Tanto meno potrà ritenersi che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo – definita in primo grado a favore dell’opponente, con condanna della Banca alle spese di soccombenza – “si sia conclusa con un provvedimento di condanna comportante l’esborso di una qualunque somma di denaro al relativo debitore”, tale non potendosi appunto ritenere la condanna alle spese processuali, che non riguarda “il credito”, ma è statuizione meramente accessoria.

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