Download PDF

Tribunale collegiale di Salerno, ordinanza del 21 novembre 2019, Pres. Russo, Rel. Buono

Massima Avv. Dario Nardone

“Non è idoneo titolo esecutivo e va sospesa l’esecuzione immobiliare qualora, in ragione della costituzione in deposito cauzionale infruttifero delle somme asseritamente dichiarate come ricevute e quietanzate dal mutuatario, dal contratto di mutuo a SAL sia evincibile una chiara volontà di fondo di subordinare le erogazioni – e  quindi l’effettiva disponibilità, anche solo giuridica, di dette somme – all’adempimento di una serie di prestazioni da parte del mutuatario”.

 

Dunque anche il Foro di Salerno, nell’autorevole composizione collegiale, invertendo il proprio annoso contrario orientamento (come recentemente avvenuto anche per il Foro di Cassino e di Avezzano: cfr. provvedimenti su questo sito), aderisce alla tesi dell’inettitudine del mutuo notarile ad assurgere a rango di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., qualora le somme mutuate, seppur dichiarate come riscosse e finanche quietanzate dal mutuatario, in realtà siano costituite in deposito cauzionale, perciò  sottratte alla immediata disponibilità (anche solo giuridica) del mutuatario.

La particolarità della decisione è che si riferisce a mutuo a SAL: per fattispecie analoga (inidoneità di titolo esecutivo del mutuo a SAL), v. pure Tribunale di Fermo, sentenza n. 602 del 23 aprile 2019, Est. Chiara Pulicati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.