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Tribunale di Pescara, sentenza n. 1685 del 18 novembre 2019, Est. Cordisco

Mancata consegna dei contratti ex art. 119 TUB e mancata produzione in giudizio – effetti ai danni della banca e rigetto della eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie – la mancata impugnazione degli e/c non preclude la contestazione delle invalidità  - legittimità del “saldo di raccordo” tra blocchi, ovvero tra periodi documentati

Qualora l’attore in accertamento negativo del credito abbia vanamente chiesto i contratti ex art. 119 TUB e la banca non li abbia nemmeno depositati in giudizio, non può farsi ricadere sull’attore correntista l’onere di omessa produzione degli stessi, altrimenti si arriverebbe all’illogica conseguenza per cui il comportamento illegittimo della banca, anziché andare a suo svantaggio, le gioverebbe, comportando il rigetto della domanda giudiziale del cliente che pure si era premurato, prima della instaurazione del giudizio, di richiedere la documentazione necessaria a far valere il proprio diritto.

Ne consegue che la mancanza dei contratti determina, altresì, il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento alle rimesse solutorie, non essendo possibile accertare se il rapporto di conto corrente fosse o meno affidato.

E’ infondato l’assunto della banca relativo alla mancata contestazione tempo per tempo degli estratti conto, circostanza che rende incontestabili le relative annotazioni nella loro realtà effettuale ma che non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni derivano (cfr., tra le tante, Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 3574/2011; Cass n. 6514/2007; Cass. n. 11749/2006; Cass. n. 10376/2006) e dalla conseguente azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca.

E’ operazione legittima quella del CTU di avvalersi, nella ricostruzione del rapporto, del criterio del c.d. “saldo di raccordo” quando la documentazione contabile è incompleta e/o lacunosa, come sostenuto sostenuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n.31187/18); pertanto deve essere rigettata l’assunto della banca che, in considerazione della mancanza degli estratti conto di cui sopra, propone una ricostruzione alternativa che prescinde dall’utilizzo di un “saldo di ricongiunzione”.

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