Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 5497 del 15 novembre 2019, Pres. Rel. Forgillo
Massime Avv. Dario Nardone
Gratuità del mutuo in caso di usurarietà pattizia del solo tasso di mora
Anche in caso di pattuizione di interessi corrispettivi entro soglia, l’usura pattizia del tasso nominale di mora converte il mutuo da oneroso a gratuito e ciò in particolare laddove gli interessi corrispettivi abbiano contrattualmente partecipato, con l’aggiunta di uno spread, alla formazione degli interessi moratori.
La recentissima giurisprudenza (Cassazione Civile, III Sez., n. 26286 del 17 ottobre 2019) ritiene che, al fine di verificare se ci si trovi di fronte ad un caso di interessi usurari, bisogna “procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria” e la valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato implica che la componente feneratizia del tasso di mora influenzi il rapporto in punto di globalità del saggio di interessi effettivamente applicato al rapporto.
Con la chiara formulazione dell’art. 1815 c.c., secondo comma, per il quale “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, il legislatore adotta una linea decisamente severa, in quanto stabilisce una sorta di sanzione che converte il mutuo a tassi usurari in mutuo gratuito.