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Cassazione Civile, Sez. VI, 10 settembre 2019, n. 22640 – Pres. Scaldaferri, Rel. Iofreda

Estratto

“La doglianza va risolta considerando la recente pronuncia delle SS.UU. sul tema, la n. 898 del 2018.

Secondo l’impostazione di questa Corte a Sezioni Unite, “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”(Cass. SSUU nn. 898-12001201-1653/2018).

Tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, non può non operare nella materia dei contratti bancari soggetti al D.Lgs. n. 385 del 1993.

Invero, in un quadro di corrispondenza degli elementi normativi (e l’analogia della disciplina è stata, peraltro, espressamente richiamata dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle pronunce del 2018, in tema di contratto di intermediazione finanziaria), è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire.

Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest’ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” (in termini, v. Cass. 12959/2018; Cass. 14646/2018; Cass. 16406/2018; Cass. 23959/2019).

Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest’ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell’accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto”.

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Se, dunque, la Cassazione inserisce la consegna al cliente del contratto monofirma quale elemento indefettibile perché sia integrata la forma ad substantiam, le Istruzioni della Banca d’Italia prescrivono le condizioni necessarie per la validità della consegna medesima.

Nella Sezione “CONTRATTI”, par. 2 “FORMA DEI CONTRATTI”, le Istruzioni recitano:

I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni di contratto, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull’esemplare del contratto conservato dalla banca. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente”.

Da tanto si evince che non è idonea a realizzare la “consegna”  – ai fini del rispetto della forma ad substantiam –  una sola sottoscrizione, pur se nel testo contrattuale (spesso con la “spunta” sulla relativa dicitura) il cliente dichiari di aver ricevuto copia del contratto: è invece necessaria una seconda sottoscrizione,  distinta da quella relativa al perfezionamento del contratto, che deve essere rilasciata appositamente e specificamente per la quietanza di ricezione del contratto.

In caso contrario, il contratto monofirma rimane irrimediabilmente nullo ed il cliente ha diritto di vedersi restituiti tutti gli importi che la banca ha percepito in virtù delle clausole negoziali nulle.

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