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Tribunale di Grosseto, ordinanza del 28 giugno 2019, Est. Adriana Forastiere

Contratto di mutuo – consegna al mutuatario e contestuale riconsegna al mutuante della somma mutuata in deposito cauzionale – erogazione effettiva subordinata al futuro eventuale adempimento di una serie di condizioni gravanti sul mutuatario – assenza d’una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo - inefficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Massime Avv. Dario Nardone

Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata in contratto come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa è stata costituita già con il contratto medesimo presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, quindi ancora giacente presso la banca e non immediatamente disponibile per il mutuatario.

In tal caso è escluso che possa costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l’erogazione della somma sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, mancando in tali ipotesi proprio il requisito della traditio necessaria per il perfezionamento del mutuo e la conseguente insorgenza dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata: difatti le parti, pur avendo dato reciprocamente atto della avvenuta consegna della somma mutuata, hanno previsto contestualmente la restituzione alla Banca dell’intera somma mutuata ai fini della costituzione di un deposito cauzionale infruttifero e differito l’effettiva disponibilità della stessa ad un momento successivo, ossia all’esito della verifica delle condizioni previste dalla banca medesima e all’adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto, sicché solo apparentemente le somme sono uscite dalla disponibilità della banca per entrare in quella della mutuataria.

In conclusione un mutuo siffatto non documenta l’esistenza originaria di un’obbligazione di somma di denaro con conseguente inidoneità ad assolvere alla funzione di titoli esecutivi autonomi ed autosufficienti ex art. 474 c.p.c. per la restituzione delle somme che si affermano erogate.

 

 

 

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