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Tribunale di Fermo, ordinanza del 24 settembre 2018, Est. Sara Marzialetti

Anche il Tribunale di Fermo, condividendo l’orientamento dominante, ritiene che la nullità della fideiussione omnibus infici l’intero contratto determinando la liberazione del fideiussore dagli obblighi di garanzia verso la banca.

Di seguito le massime tratte da Il Caso

Il presupposto per l’emanazione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è costituito dalla ricorrenza di gravi motivi attinenti al periculum, ove si ritenga che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il debitore senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione, o alla presumibile fondatezza dell’opposizione sia per la legittimità dell’ingiunzione, avuto riguardo alle regole di rito per la fase monitoria, sia per l’incidenza modificativa-estintiva sulla pretesa di circostanze sopravvenute alla concessione della provvisoria esecuzione.

La sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non può basarsi unicamente sull’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 642 c.p.c. per la concessione del beneficio dovendo i gravi motivi richiesti ex art. 649 c.p.c. essere connessi all’ipotizzabile caducazione del titolo al quale si è conferita esecutorietà provvisoria.

La questione della nullità della fideiussione alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/2017 in tema di violazione della normativa antitrust – considerato che nella giurisprudenza di merito si registra orientamento che ritiene nulla la fideiussione omnibus e non già le singole clausole – si profila meritevole di approfondito esame e valutazione ed integra i gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione.

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