Tribunale di Roma, ordinanza del 26 luglio 2018, Est. Caterina Silvana Cerenzia
Secondo il Tribunale di Roma, il CTU deve:
1) verificare se il TEG superava al tempo della pattuizione il TSU, includendo ai fini della verifica anche commissioni e spese varie ma non il tasso di mora;
2) rideterminare i rapporti inter partes senza applicazione di alcun interesse debitorio e prevedendo due distinte ipotesi: a) senza applicazione di spese e commissioni; b) con applicazione di spese e commissioni;
3) verificare se il tasso di mora superava in origine il TSU, effettuando due distinte ipotesi: a) eliminando solo le somme già addebitate a titolo di mora; b) applicando l’art. 1815 c.c., anche alla luce della recente Cass. 23192/2017;
4) verificare se la clausola relativa alla pattuizione degli interessi presenti elementi di indeterminatezza ed, in tal caso, rideterminare il rapporto ex art. 117 TUB.