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“la questione giuridica devoluta alla Corte attiene alla possibilità di far ricorso alla c.t.u. ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente in un giudizio finalizzato all’accertamento e alla rettifica del saldo;
al quesito occorre dare risposta affermativa, nel senso che è vero, come questa Corte ha più volte affermato, che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate (v. Cass. n. 20693-16, Cass. n. 21597-13, nonchè, in ipotesi speculare, Cass. n. 21466-13); e tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091-16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio;
in tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell’esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto;”

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