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Tribunale di Ancona, ord. del 6 marzo 2018, Est. Dorita Fratini

Va negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. nella ipotesi in cui le allegazioni dell’opposizione riguardanti i vizi dei contratti posti a fondamento della domanda monitoria, pur all’esito di un giudizio sommario, non appaiano prima facie infondate o pretestuose avuto riguardo alle contestazioni fondate sulla perizia econometrica di parte, rendendosi necessari approfondimenti istruttori in ordine alla sussistenza del credito azionato in via monitoria.

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