Download PDF

Tribunale di Chieti, ord. del 21 febbraio 2018, Est. Nicola Valletta

Storica ordinanza del Tribunale di Chieti: il mutuo è GRATUITO se il TAEG risulti usurario comprendendovi anche costo il costo pattuito per l’estinzione anticipata (cosa quasi matematicamente certa).
Il mutuatario deve pagare solo la quota capitale prevista nel piano di ammortamento e la banca deve restituire tutti gli interessi; e tanto deve fare INDIPENDENTEMENTE dal fatto che il mutuo sia stato estinto, che sia in bonis o in mora o che il compenso per l’estinzione anticipata sia stato o meno pagato o che non possa essere più pagato: è importante solo che non siano decorsi più di 10 anni dal pagamento dell’ultima rata, altrimenti interviene la prescrizione.

Di seguito lo stralcio decisivo:

iI CTU

“Valuti a fini usurari il costo promesso pel caso di estinzione anticipata,
perché:
• non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare
al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse
imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di
pagare;
• la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e
quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il
fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne
paghi il costo convenuto;
• trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio
prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è
sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta
delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento
della contestazione o dell’azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai
fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella
ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico
consentito dal contratto;
• qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario,
il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non
deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se
li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione);
in conclusione, il costo promesso per l’estinzione anticipata, eventuale ma
potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere
alla normativa antiusura in quanto:
1) è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di
pagare all’intermediario;
2) è un costo collegato alla erogazione del credito;
3) è un costo che non consiste in una imposta o tassa da pagare”.

Con soddisfazione si nota che il Tribunale di Chieti, nel formulare i sopra trascritti quesiti al CTU, fa propri alcuni passi dell’articolo redatto dall’Avv. Dario Nardone dal Titolo BREVI SPUNTI SULLA PROMESSA USURARIA NELL’ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO, edito in Asso CTU e in Altalex, nel quale (par. 3) si scriveva:

In buona sostanza, i passi eminenti dei prefati provvedimenti giudiziari nonché delle suesposte deduzioni possono così sintetizzarsi:

  • non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;
  • poiché la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;
  • trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell’azione legale, non possa più verificarsi; pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;
  • qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione)”.

In conclusione, per tutte le motivazioni suesposte, il costo promesso per l’estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura:

1) è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare all’intermediario;

2) è un costo collegato alla erogazione del credito;

3) è un costo che non consiste in una imposta o tassa da pagare alla P.A.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.