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Tribunale di Ancona, sent. n. 1628 del 4 ottobre 2016, Est. Casoli

“Al consulente è stata demandata l’ulteriore indagine di accertare se in caso di applicazione della commissione per estinzione anticipata il tasso di interesse applicato rispettava la normativa antiusura, ebbene il CTU ha precisato che nell’ipotesi che il finanziamento fosse stato estinto anticipatamente subito dopo il pagamento della prima rata, il tasso interno di rendimento era pari a 15,460%, quindi superiore al tasso soglia.

Non ignora questo giudice l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale (trib. Torino 28.3.2016) che non condivide la tesi di includere nella determinazione del tasso applicato la commissione per l’estinzione anticipata del mutuo, infatti, secondo tale impostazione gli interessi corrispettivi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo il “costo del denaro” per il mutuatario, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, pertanto essa non potrebbe avere rilevanza che nel momento in cui, in concreto, si verificasse la situazione di fatto che varrebbe a condurre alla violazione del limite di legge, poiché solo in tale momento si verificherebbe la trasformazione del TEG da legittimo a usurario. Altra parte della giurisprudenza (trib. Pescara 21.1   0/2016 5.7.2016) ritiene, invece, che al fine di stabilire se sia stata pattuita una promessa usuraria al momento della stipula del contratto, occorre considerare tanto i costi certi tanto i costi potenziali del finanziamento, indipendentemente dal momento del loro pagamento, ma per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinate condizioni, costi superiori alla soglia d’usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito, pertanto, l’onere eventuale è rilevante solo perché promesso, ossia potenziale.

Ne consegue che, secondo il predetto indirizzo, il costo dell’estinzione anticipata può concretizzare una promessa usuraria, infatti, non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare e quindi anche il costo pattuito per l’estinzione anticipata del finanziamento, in considerazione del fatto che la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, è sufficiente la semplice stipula della clausola di estinzione anticipata senza necessità che il cliente chieda detta estinzione, e quindi senza necessità che ne paghi il costo, trattandosi di promessa usuraria, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali, pertanto è lecito calcolare il Taeg del finanziamento nella ipotesi che il cliente voglia estinguerlo già alla scadenza della prima rata di preammortamento, per verificare se il costo da pagare è usurario, qualora, dunque, il costo potenziale dell’estinzione anticipata si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione della sola somma ricevuta a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento.

Ritiene il giudicante di condividere il suddetto orientamento giurisprudenziale che conferisce all’ente mutuante una posizione di responsabilità per gli equilibri del mercato, tale posizione di garanzia deriva dallo status di operatore professionale della banca che eroga il credito, proprio nell’ambito della propria attività istituzionale.

Peraltro, il sistema bancario è oggi dotato di specifiche competenze e strumenti tecnologici all’avanguardia, che gestiscono algoritmi in grado di predisporre paradigmi contrattuali ben conformi alla vigente normativa antiusura.

Venendo ora al conteggio si osserva quanto segue.

Il CTU ha rideterminato il rapporto dare-avere tra le parti da cui risulta che la banca è creditrice per l’importo di €. 16.069,33.

Corretto appare il calcolo effettuato dal CTU, il quale ha detratto dall’importo complessivo mutuato le poste illegittimamente versate, residuando un credito per la banca di €. 16.069,33, non influendo su tale conteggio quanto indicato nella relazione come credito residuo per €. 49.999,94 in caso in cui non si ritenga ricorrere l’ipotesi di usura, perché al contrario, sussistendo l’usura pattizia, ricorre l’ipotesi di gratuità del mutuo”.

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