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Tribunale Avezzano 03 ottobre 2016 – Est. Lupia

Estratto testuale: “L’opposizione proposta dalla **** SRL è fondata e va dunque accolta. Fondata è in particolare l’eccezione di nullità per violazione dell’art.117 TUB, in difetto di sottoscrizione della controparte BANCA ** SPA del contratto di conto corrente… Ed invero dalla lettura dei contratti dagli stessi siglati (doc.2 fascicolo opposta) pare evidente come essi abbiano natura di contratti autonomi di garanzia, recando una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale (articolo 7). Da tale qualificazione discende l’estensione della garanzia anche a clausole invalide, di tal che il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa (c.d. exceptio doli generalis Cass. Civ. 3.3.09 n. 5044). Ebbene non vi è dubbio che l’art.117 TUB abbia carattere di norma imperativa. Ne discende la fondatezza di tale opposizione sulla scorta delle stesse ragioni illustrate con riguardo a quella proposta dalla *** SRL”.

Testo integrale di tribunale-avezzano-ord-03-ottobre-2016-est-lupia

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