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Tribunale di Ascoli Piceno, sent. n. 688/2016, del 10 giugno 2016, Est. Enza Foti

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e le C.M.S. non sono dovute – Ai fini del calcolo del TEG si deve sempre computare l’incidenza delle C.M.S. sia prima che dopo il 1.01.2010.

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