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Tribunale collegiale di Cagliari, ordinanza n° 5295 del 29.03.2016

Ad avviso del Tribunale, conclusione opposta deve essere tratta per quanto concerne la mancata indicazione dell’ISC. Richiamata anche in tal caso la previsione dell’art. 117 TUB, per individuare i tratti dell’Indicatore sintetico di costo è necessario fare sempre riferimento alle Istruzioni di vigilanza per le banche del 25 luglio 2003, vigenti ratione temporis, costituenti le disposizioni attuative della citata delibera C.I.C.R. (Titolo X, capitolo 1, Sezione II, paragrafo 8 – Indicatore sintetico di costo). La Banca d’Italia, nella sezione II, paragrafo 9, ne ha fornito la definizione stabilendo che: “il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 della presente sezione riportano un indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell’art. 122 del T.U. bancario e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato alla del. CICR 4 marzo 2003: mutui; altri finanziamenti”. Occorre anzitutto evidenziare che l’ISC, a norma del paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della Banca d’Italia, deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto. Esso, dunque, e questa è una prima fondamentale distinzione, è contenuto nel contratto e, dovendo essere anche riportato nel documento di sintesi, costituisce una condizione principale del contratto. Tale differenza costituisce il precipitato logico della diversa natura e funzione dell’ISC rispetto al documento di sintesi. Se, infatti, per quanto detto, il documento di sintesi ha una natura meramente riepilogativa e descrittiva di elementi contenuti tutti nel contratto, l’ISC al contrario è il frutto di una elaborazione matematica dell’istituto finanziatore che offre al cliente un elemento informativo fondamentale, ovvero il costo complessivo dell’operazione. Tale elemento, pertanto, non rappresenta un ausilio alla lettura in senso formale del contratto ma fornisce uno strumento di lettura in senso sostanziale, ovvero consente al cliente di comprendere e valutare l’operazione economica sotto il profilo più squisitamente concreto del costo della stessa mediante una sintesi numerica di immediata e facile percezione. Si tratta, in effetti, di un dato che non può essere autonomamente elaborato dal cliente, giacché presuppone la conoscenza della disciplina del TAEG, aliunde contenuta, bensì dal solo istituto finanziatore, unico soggetto professionalmente in grado di effettuarlo. Dunque, l’assenza dell’indicatore sintetico del costo, a differenza del documento di sintesi i cui elementi sono desumibili da una lettura per esteso del contratto, impedisce al cliente di avere conoscenza del costo del finanziamento e di poter effettuare così una valutazione complessiva e comparativa della proposta contrattuale. 9.1. L’ISC, dunque, si pone in una duplice veste. Sia come strumento di pubblicità nella fase pre-contrattuale, e di qui l’inserimento nella sezione II delle Istruzioni, sia quale contenuto minimo e tipico del contratto previsto necessariamente dalla Banca d’Italia quale strumento di protezione del cliente in funzione di trasparenza delle condizioni economiche del contratto. Tale duplice natura sembra essere rispecchiata anche dalla collocazione sistematica attribuita all’ISC nelle Istruzioni della Banca d’Italia. Come dianzi segnalato, l’ISC non viene citato tra gli “strumenti di pubblicità” nella premessa portata dal paragrafo 1 della sezione II mentre viene disciplinato dall’ultimo paragrafo della sezione II, che prelude alla sezione III, contenente appunto la disciplina del contenuto minimo e della forma del contratto. 9.2. Ad avviso del tribunale, la collocazione all’interno del contratto, la struttura ontologica di elemento conoscitivo fondamentale dell’operazione economica che deborda da un semplice strumento di informativo, consentono di ricondurre l’indicatore sintetico di costo tra gli elementi costituenti il “contenuto tipico predeterminato”. Come previsto dall’art. 117 TUB, in effetti, l’ISC è stato previsto dalla Banca d’Italia nell’ambito dei propri poteri tipizzatori e conformativi, prescrivendo per i contratti di mutuo e altri finanziamenti (“determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione”) un “contenuto tipico determinato”, ovvero l’indicatore sintetico del costo. Deve conseguentemente affermarsi che “i contratti e i titoli difformi sono nulli”. 9.3. La nullità del contratto per mancata indicazione dell’ISC deriva per altra via anche dalla violazione di norma imperativa. L’inserimento in contratto dell’ISC, difatti, lungi dall’essere solo obbligo di comportamento del finanziatore, costituisce un obbligo posto a presidio di interessi pubblici di primaria importanza e non solo del cliente: la trasparenza delle condizioni economiche del contratto mediante l’indicazione del costo complessivo dell’operazione non consente solo al cliente di cogliere il senso complessivo dell’operazione, ma altresì di comparare le proposte contrattuali presenti sul mercato così da orientarlo nella scelta della proposta più conveniente e di garantire la più ampia concorrenza tra gli operatori. Per questo motivo, esso si impone alla volontà delle parti in quanto posto a presidio di interessi superiori. La violazione della norma, pertanto, non può incidere solamente nell’ambito della responsabilità per inadempimento – che tutela l’interesse privato della parte – dovendo gravitare nell’ambito dell’invalidità per contrasto con una norma imperativa posta a tutela di interessi indisponibili. Della nullità per violazione di norma imperativa, la previsione in esame possiede anche un aspetto imprescindibile, così come delineato dalla giurisprudenza (Cass. 19025 del 2005), ovvero il fatto di costituire un elemento intrinseco della fattispecie negoziale in quanto relativo al contenuto (dovendo fornire una precisa informazione al contraente) ed alla struttura del contratto (risultando un elemento necessario del corpo contrattuale). 9.4. In conclusione, la mancata indicazione dell’ISC, che si verifica anche nell’ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all’art. 117 TUB (in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza n. 779 del 25.5.2015) sia per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c. 1 c.c..

Il testo integrale di Tribunale collegiale di Cagliari, ordinanza n. 5295 del 29 marzo 2016

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