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Tribunale Lecce 10 settembre 2015 – Est. Italo Mirko De Pasquale

In materia di contratto di prestito personale sottoscritto con intermediario autorizzato, al fine della verifica, in sede di indagine contabile, del superamento del c.d. tasso soglia, di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 4, Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modifiche, recante disposizioni in materia di usura, vigente al tempo della pattuizione contrattuale degli interessi, occorre accertare il tasso effettivo, di cui all’art. 1, comma 6, della medesima legge, al momento della detta pattuizione contrattuale, computando le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti da soggetti intermediari, spese, ivi comprese quelle notarili e per perizie tecniche, interessi di mora, ed escluse quelle per imposte e tasse.

In materia di contratto di prestito personale sottoscritto con intermediario autorizzato, nell’ipotesi di verifica del superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale degli interessi, ai sensi dell’art. 2 della Legge 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, dal tasso effettivo, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge 108/1996, pattuito originariamente in contratto, occorre rideterminare l’ammortamento contrattuale con espunzione delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo convenute, inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti da soggetti intermediari, spese, ivi comprese quelle notarili e per perizie tecniche, interessi di mora, ed escluse quelle per imposte e tasse, ed imputazione dei pagamenti dovuti al solo capitale, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., e, nell’ipotesi di contratto risolto per decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., occorre determinare il dare avere tra le parti contrattuali al momento della decadenza con imputazione di quanto già versato a titolo di interessi, competenze ed oneri non dovuti, al solo capitale, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.

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