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Tribunale Lecce, sent. n° 163 del 16.01.2013 – Est. Pierluigi D’Antonio

Il rapporto di conto corrente bancario che transiti su diversi conti a seguito di operazioni di giroconto deve considerarsi come con rapporto contrattuale unitario. Ne deriva che l’eventuale riclassificazione dell’apertura di credito su conto corrente bancario dovrà avvenire con riferimento all’intera durata e non per l’ultimo conto corrente esistente al momento della domanda.

 Così testualmente:

 Il ctu ha fatto presente, preliminarmente, che il conto n. 197.78 andava considerato come prosecuzione del rapporto n. 601565.09, per effetto delle operazioni di giroconto contabilizzate alle date 10.09.2001- 02.11.2001- 14.12.2001. Il consulente tecnico, quindi, procedendo alla rielaborazione unitaria dei due conti correnti, ha concluso che “l’ammontare del saldo del conto corrente n. 197. 78, prosecuzione del conto n. 601565.09, in regime di capitalizzazione semplice sino al 30.06.2000 e trimestrale dal 01.07.2000 poi, senza CMS e senza giorni di valuta risulta, alla data del 22.04.2004, pari a Euro 82.116,42, a credito per il correntista”

Il ctu a pagina 2 della relazione ha riferito di avere accertato che il conto n. 601565.09 è stato interamente girocontato nel n. 197.78, rispondendo cosi ad una precisa richiesta del tribunale, che gli aveva chiesto di accertare se il conto era stato chiuso nel 200l ovvero se lo stesso ero proseguito sino al 2004 per via del giroconto del saldo.

Pertanto, dividere i conti in due elaborazioni distinte, come richiesto dal ctp bancario, non è corretto, trattandosi di rapporto unitario.

Di seguito il testo integrale di Tribunale di Lecce, sentenza n. 163 del 16.01.2013

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