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Tribunale Pescara, 23 luglio 2015 – Est. Casarella

Il comportamento della banca che agisce in giudizio o vi resiste senza considerare principi pacificamente affermati da tanti anni, come pure riproponendo argomenti già ampiamente dibattuti, non può che integrare la colpa grave che l’ordinamento sanziona ex art. 96 c.p.c.

Si tratta, in specie, di principi quali quello della nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi su piazza prevedendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale degli interessi creditori e quello della simultanea esistenza della liquidità ed esigibilità di ambedue i crediti ai fini dell’applicazione dell’art. 1194 c.c.

Questo lo stralcio che interessa.

Questo lo stralcio che interessa.

Alla luce dell’esito della CTU e per quanto ancora residua dei motivi di opposizione è certamente fondato quello relativo all’illegittima segnalazione del nominativo della società alla Centrale Rischi atteso che – con ogni evidenza – non è titolare di alcuna posizione di sofferenza bancaria.

Per il danni connessi all’illegittima segnalazione l’opponente ha riservato separata azione.

Il risarcimento del danno non patrimoniale – certamente connesso alla lesione dell’immagine commerciale della società garantita per effetto dell’illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi – può essere trattato unitamente alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opponenti.

Invero, l’esito dell’odierno giudizio – che ha addirittura invertito notevolmente le posizioni di debito/ credito – evidenzia in tutta la sua portata come l’affermazione di principi ormai pacifici da anni, che hanno anche originato specifiche modifiche legislative, registri ancora oggi- a distanza di 15 anni dalle prime pronunzie in materia – un atteggiamento ancora lontano dalla volontà di adeguare i rapporti giuridici a quei principi, come si evince anche dal numero elevatissimo di contenziosi ancora pendenti in materia bancaria ed ancora fondati sui medesimi vizi.

Una volta stabilizzati i principi interpretativi di talune norme giuridiche ed introdotte le conseguenti

modifiche normative, il contegno degli operatori – bancari e non – dovrebbe essere quello di rivedere tutti i rapporti in essere, adeguandoli alle norme di legge, 0 almeno quello di far precedere le proprie iniziative giudiziarie ovvero la resistenza a quelle altrui da verifiche ispirate alla conformità ai principi di legge ed all’interpretazione che ne fornisce la giurisprudenza.

Dopo tanti anni di reiterata affermazione di principi pacifici – anche all’esito di contrasti composti al massimo livello della giurisdizione ~ agire in giudizio o resistervi senza considerarli o riproponendo argomenti gia ampiamente dibattuti, non può che integrare quella colpa grave che l’ordinamento sanziona ex art. 96 c.p.c.

Nel caso di specie, aldilà del danno insito nell’aver ritenuto in debito chi era addirittura notevolmente in credito, peraltro segnalandolo come cattivo pagatore e compromettendone la reputazione commerciale, si è anche verificato che il titolare della società, nonché fideiussore della stessa, sia rimasto coinvolto – quale vittima – in un’indagine per usura che ha indotto il PM (con decreto del 17 maggio 2013) a sospendere i termini delle procedure esecutive e coattive a suo carico.

La sussistenza di un danno – patrimoniale e non – è evidente, anche considerato il tempo che purtroppo occorre ad un cittadino per far accertare giudizialmente la sua ragione.

Poiché l’art. 96 c.p.c. non è riferibile solo ai danni processuali, ma a qualsiasi tipo di danno, concretantisi in perdite e/ o mancate acquisizioni patrimoniali causati da uno dei comportamenti tipizzati, nel processo o connesso al processo o successivo ad esso (Cass. n. 8872 del 28 novembre 1987) ed il relativo ammontare deve essere determinato equitativamente (vds. Cass. sez. un. n. 7538

del 20 aprile 2004), ritiene il giudicante che nel caso di specie – considerando anche il danno all’immagine derivante dall’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – possa liquidarsi per questa

sola voce – in via equitativa – l’importo di euro 25.000 e per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l’importo di euro 15.000.

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