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Tribunale Como 24 settembre 2014 – Est. Canepa.

Quanto all’ammissibilità, diversamente dalla prospettazione di parte resistente, è da notare come la ricorrente si dolga non di un provvedimento in materia di trattamento dei dati personali bensì di un semplice comportamento della banca resistente, la quale avrebbe erroneamente segnalato un credito vantato nei confronti della ricorrente come “non contestato” (codice n. 830) piuttosto che come “contestato” (codice n. 826). Non appare pertanto applicabile , ad avviso di questo Giudice il procedimento di cui all’art. 10 D. Lgs. 150/2011 (ed in  particolare la tutela cautelare ivi prevista al comma 4), non sussistendo, nel caso di specie, alcun vero e proprio provvedimento adottato dalla banca e suscettibile di sospensione.

Quanto al periculum in mora è da rilevare come il comportamento della resistente costituisca una lesione dell’immagine commerciale della società ricorrente la cui segnalazione alla Centrale Rischi come soggetto passivo di un credito scaduto e non contestato sia pure durata pochi mesi e corretta per il periodo successivo all’instaurazione del presente procedimento, rappresenta altresì un grave ostacolo per l’accesso al credito ed il mantenimento del medesimo.  

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