Tribunale Rimini 14 marzo 2011 – Est. Bernardi
Può essere disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto qualora il credito sia stato calcolato sulla base di un rapporto regolato da una clausola anatocistica nulla, con conseguente diritto alla ripetizione dell’indebito, illiquidità del credito della banca ed azzeramento del saldo