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Tribunale Brindisi 09 agosto 2012 – Est. Natali

Nel giudizio di ripetizione d’indebito, anche se la banca non abbia proposto domanda riconvenzionale, se non siano stati depositati gli estratti conti fin dall’inizio del rapporto e il saldo contabile risulti “negativo” per il correntista, deve assumersi, quale base del riconteggio, un saldo di partenza pari a zero, in quanto il principio dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c., deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova che le Sezioni Unite, n. 13533, del 2001, hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso.

Nel giudizio di ripetizione d’indebito – i cui presupposti sono l’esistenza di un pagamento (versamento con funzione solutoria) oppure – come spesso, accade nel rapporto tra cliente e sistema bancario – la soggezione del correntista ad un addebito o ad una pluralità di addebiti, e, dall’altra, l’illiceità dei predetti esborsi patrimoniali, dovendosi ritenere tali le diminuzioni patrimoniali non giustificate fin dall’origine – l’attore può limitarsi a dedurre l’illegittimità di pattuizioni e/o pratiche poste in essere dalla banca, e, cioè, che la condotta della banca non trova giustificazione in alcuna valida pattuizione contrattuale.

Quando l’azione esperita sia un’azione di accertamento negativo del debito del correntista, fondata sulla illiceità degli addebiti operati dalla controparte in relazione al rapporto inter partes, elementi costitutivi dell’azione devono considerarsi le dedotte nullità nonchè la misura in cui le stesse hanno, eventualmente, inciso sulle reciproche ragioni di dare e avere, e, dunque, l’inesistenza in tutto o in parte della pretesa creditoria.

Poiché, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, negativa non sunt probanda – la prova che non esista un credito della banca o che lo stesso non abbia una determinata consistenza quantitativa non può essere posta carico dell’attore; per contro, esponendosi lo stesso all’onere di una prova diabolica.

In conformità al principio dell’abituale scissione fra allegazione del fatto e sua prova che costituisce logico corollario dell’applicazione del principio d’inveterata vigenza per cui negativa non sunt probanda, il “debitore” può limitarsi ad allegare l’inesistenza del credito, dovendo per contro la banca convenuta fornire la prova dell’esistenza della pretesa creditoria vantata ed, eventualmente, già azionata nei riguardi del primo; criterio, rispondente ad un principio di razionalità logica e valevole per qualunque ipotesi in cui sia dedotta in giudizio l’esistenza di un credito o di una posizione giuridica attiva, anche di carattere reale, e se ne imponga l’accertamento negativo.

La C.M.S. incide direttamente sul costo effettivo del credito erogato e deve, pertanto, rientrare nel calcolo del TEG, da raffrontare con il c.d. ”tasso soglia”, oltre il quale il tasso si configura come usurario.

One thought on “AZIONE DI RIPETIZIONE D’INDEBITO – SALDO “ZERO” – APPLICABILITÀ – ONERE DELLA PROVA – BANCA – VICINANZA ALLA FONTE DELLA PROVA – APPLICABILITÀ – PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA BANCA – IRRILEVANZA – AZIONE DI RIPETIZIONE D’INDEBITO – ONERE – ATTORE – ALLEGAZIONE DELL’ILLEGITTIMITÀ DI PATTUIZIONI E/O PRATICHE POSTE IN ESSERE DALLA BANCA – SUFFICIENZA – AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO DEL CORRENTISTA – ELEMENTI COSTITUTI – AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO DEL CORRENTISTA – ONERE DELLA PROVA – CORRENTISTA – INSUSSISTENZA – NEGATIVA NON SUNT PROBANDA – APPLICABILITÀ – AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO DEL CORRENTISTA – ONERE DELLA PROVA – BANCA – SUSSISTENZA -Tribunale Brindisi 09 agosto 2012 – Est. Natali

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