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ABF Milano 05 marzo 2014, n. 1330 – Pres. Gambaro – Est. Sangiovanni

 

È inadempiente l’intermediario che, in violazione dell’art. 125sexies T.U.B., impedisce al cliente di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, attraverso il rifiuto di fornirgli le necessarie indicazioni per il saldo del prezzo convenuto. In tale circostanza, è evidentemente contraria a buona fede la segnalazione del cliente come “cattivo pagatore” a una banca dati finanziaria.

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