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Corte d’Appello Milano 14 marzo 2014, Pres. Rosella Boiti – Est. Cesira D’Anella

La disposizione di cui all’articolo 644 c.p. prevede che nella determinazione del tasso di interesse usurario debba tenersi conto di tutte le spese collegate alla erogazione del credito, per cui non vi sono dubbi che il costo della polizza assicurativa sia connesso all’erogazione del credito qualora la stipulazione della polizza sia contestuale alla erogazione del finanziamento, con la precisazione che, a tal fine, non ha rilievo la circostanza che la polizza venga contratta per autonoma scelta del soggetto finanziato, in quanto il dettato normativo non fa alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui la polizza si obbligatoria è quella in cui sia, invece, facoltativa; si deve, poi, ricordare che l’interpretazione dell’articolo 644 citato prescinde dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, le quali, non avendo natura di fonti normative, non sono vincolanti per l’autorità giurisdizionale

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